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martedì 11 dicembre 2012

17 18 dicembre

In bocca al lupo a tutti  per il terno al lotto del concorsone!

mercoledì 28 novembre 2012

Concorsone

Pare che il 17 e 18 dicembre prossimi ci saranno i test iniziali del concorso....tenetevi informati guardando sui siti dei sindacati e degli uffici provinciali scolastici e... in bocca al lupo!

venerdì 2 novembre 2012

martedì 30 ottobre 2012

Diritto alla comunicazione

In questa società dove sembra che sempre più ci vogliano tappare la bocca...date lettura qui.....

...Io direi ....ogni individuo,non solo disabile,ha il diritto di influenzare e cambiare ,mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita!....

http://www.cnapp.it/downloads/cartadiritticomunicazione.pdf

a voi le considerazioni....

venerdì 7 settembre 2012

Informazioni sulla prova del concorsone...

La prova preselettiva, dovrebbe essere costituita da  50 quesiti , riguardanti le competenze logiche,informatiche,linguistiche ...etc
Per saperne di più leggete qui...

http://www.orizzontescuola.it/node/25759

martedì 21 agosto 2012

Master:strumenti di analisi e strategie di intervento per affrontare il disagio giovanile

Università di Siena - Il Master, rivolto a docenti e aspiranti docenti nella Secondaria di primo e secondo grado, di tutte le discipline e del Sostegno (anche in attesa o in corso di abilitazione), avrà una durata di 12 mesi e si svolgerà da Novembre 2012 a Settembre 2013, interamente in modalità FAD (Formazione a Distanza, su piattaforma online, con esclusione dell’esame conclusivo).
Dopo la discussione della tesi sarà rilasciato un diploma di Master universitario, valutabile dalle Amministrazioni pubbliche come ‘titolo culturale’.
Il costo del Master è di 850 €, pagabili in due rate. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 5 Ottobre 2012.
Info, programma e altri documenti:
http://www.criminologia.unisi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=91&lang=it

lunedì 20 agosto 2012

Nuove norme per l'assistenza ai disabili dall'inps

Per essere sicuri di vedere garantiti i propri diritti utilizzare sempre la modulistica ufficiale

Il 24 luglio scorso l'INPS ha emanato la circolare n. 100 con cui ha voluto fornire indicazioni operative, che integrano e parzialmente modificano quelle introdotte con la circolare n. 45 del 1° marzo 2011, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l'11 agosto 2011, che ha rivisto l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti disabili con connotazione di gravità.

Andiamo a vedere insieme il contenuto della circolare e cosa comporta.

Cumulo dei permessi
L'articolo 6 del decreto legge 119 stabilisce che un lavoratore può chiedere permessi per assistere più di un disabile grave solo nel caso in cui quest'ultimo sia il coniuge o un parente affine entro il primo grado. Alternativamente, il permesso può essere concesso se la persona da assistere sia un parente di secondo grado il cui coniuge o uno dei genitori abbiano compiuto 65 anni o con patologie invalidanti.
Sul punto la circolare precisa che il dipendente che fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare n. 45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all'utilizzo dei benefici già concessi.

Assistenza ad un familiare disabile residente in altra località
Il comma 3 bis dell'art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto sempre dall'art. 6 del d.lgs. n. 119/2011, stabiliste che se il lavoratore usufruisce di permessi per assistere un familiare disabile grave residente a distanze superiori i 150 km, deve fornire la documentazione che attesti lo spostamento nei giorni di fruizione del permesso.
Sulla questione la circolare precisa che qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie.

Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile
L'articolo 4 del d.lg.s. 119 sancisce, ribadito dalla circolare n.45 del 2011, che i congedi, così come i permessi, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Al contrario, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire dei permessi ex art. 33 della Legge 104 né del congedo parentale di tre anni concesso fino all'ottavo anno di vita. Lo stesso decreto, all'articolo 3, prevedendo inoltre che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.
Sulle questioni sopra riassunte la circolare puntualizza che nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti:
- due ore di permesso orario al giorno oppure un'ora di permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese;
- assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino;
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di un giorno di permesso, il padre di
due);
- permessi nella misura minima di un'ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili totali (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di 10 ore, il padre di 8).
La circolare precisa inoltre che, in analogia al trattamento previsto in materia di riposi per allattamento nelle ipotesi di parto plurimo, ai dipendenti genitori di gemelli con disabilità grave fino a tre anni i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia.
Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici:
- assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario);
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
- permessi nella misura minima di un'ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.
Nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto anni:
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
- permessi nella misura minima di un'ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.

Fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
In caso di part-time di tipo verticale la circolare precisa che la prestazione lavorativa a tempo parziale di si può articolare concentrando l'attività lavorativa con due diverse modalità:
1- in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell'anno;
2- soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
In caso di part-time di tipo orizzontale la circolare precisa che i dipendenti disabili i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti benefici:
1- un'ora di permesso giornaliero;
2- tre giorni di permesso mensile;
3- permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa.

In caso di part-time di tipo misto la circolare precisa che il dipendente che assiste un familiare disabile avrà diritto ad un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa corrispondente alla componente verticale.

Rivedibilità del giudizio medico legale

Nell'ipotesi in cui la competente Commissione medica abbia fissato una rivedibilità del giudizio medico legale ma alla data di scadenza il dipendente, pur avendo tempestivamente rinnovato la richiesta di conferma del giudizio precedentemente espresso, non sia ancora in possesso del nuovo verbale, si determina la sospensione della fruizione dei benefici. Il dipendente potrà però continuare a fruire dei benefici in via provvisoria, fino alla data dell'emanazione del successivo giudizio medico legale da parte della competente Commissione, presentando copia del verbale di notifica all'Amministrazione.
Al riguardo, la circolare fa presente che il dipendente interessato a fruire dei permessi in via provvisoria è tenuto a presentare richiesta esclusivamente con il modulo appositamente predisposto con il quale attesta di essere consapevole delle predette conseguenze.
Assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile lavoratore

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'interpello n. 30/2010, considerata la ratio della norma ispirata all'assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone disabili, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in argomento da parte del dipendente che assiste il familiare disabile non può essere escluso a priori nei casi in cui lo stesso disabile svolga nel medesimo periodo attività lavorativa. È rimessa al datore di lavoro la valutazione della situazione che il richiedente di volta in volta andrà a rappresentare.

Alla luce delle novità illustrate la circolare porta anche ad un aggiornamento della modulistica relativa ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, che è disponibile sulla pagina Intranet - Direzione centrale risorse umane - Modulistica per i dipendenti. Nella stessa pagina Intranet sono pubblicati i modelli di presentazione della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 che sostituiscono quelli allegati alla circolare n. 28 del 28 febbraio 2012.

venerdì 3 agosto 2012

Calendario scolastico 2012-2013

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ E DEGLI ESAMI PER L’ANNO 2012/2013


IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTO l’art. 74, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.”
VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;
RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;
VISTA l’ordinanza ministeriale 1° agosto 2011, n. 68 (“ Calendario scolastico nazionale per l‘anno 2011/2012”);
VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”;
VISTO l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in età adulta - Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati”;
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all’art.1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art.1, comma 24, del Decreto Legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, sono attuate con apposto D.P.C.M.;
ATTESO che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato;
RITENUTO, pertanto, che fino all’emanazione del D.P.C.M., sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all’articolo 1, comma 24, del Decreto legge 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;
ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2012/2013;
ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell’adunanza del 25 luglio 2012;
RITENUTO di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 25 luglio 2012;

O R D I N A
Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2012/2013, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2013 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013 , con inizio alle ore 8.30.
Art. 2 – L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell’anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell’anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.
Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012-2013 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2013 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore 8.30.
Art. 4 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico, 2012-2013 è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO

martedì 10 luglio 2012

quali orizzonti?

http://www.orizzontescuola.it/node/24692

Leggete questo articolo ...uno dei tanti provvedimenti del governo che riguarderà anche la scuola....uno dei tanti provvedimenti per risparmiare...ma la qualità della scuola?cosa ne pensate?la scuola è già finita ormai?

lunedì 20 febbraio 2012

C A A -comunicazione aumentativa alternativa

Date un'occhiata a questo sito,dove potete trovare tanti ausili per la comunicazione ,dai VOCAs ai comunicatori alfabetici,ai software per la comunicazione,strumenti essenziali per i bambini che non comunicano o comunicano con delle difficoltà,per favorire un'apertura al mondo e una qualità di vita migliore!La comunicazione rende l'uomo libero,non dimentichiamolo mai!

http://www.ausiliweb.it/Vocas-C102.aspx